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DPCM 26 aprile 2020

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Ecco una sintesi delle disposizioni che saranno in vigore dal 4 maggio 2020 contenute nel nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

  • Consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ consentito anche lo spostamento per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento di almeno un metro e vengano utilizzate le mascherine;
  • Vietato a tutte le persone di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
  • Consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • Vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;
  • Consentito l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici condizionato al divieto di assembramento e al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. I Sindaci possono disporne la chiusura qualora non sia possibile assicurare il rispetto degli obblighi richiesti. Le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;
  • Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
  • Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati; ammesse le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti di discipline sportive individuali– riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o manifestazioni nazionali e internazionali
  • Sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
  • Resta ammessa l’apertura dei luoghi di culto condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e la distanza tra loro di almeno un metro, restano tuttavia sospese le cerimonie civili e religiose;
  • Consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando mascherine protettive e rispettando rigorosamente le misure di distanziamento sociale;
  • Sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura
  • Sospesi servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado; sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
  • Sono sospese le procedure concorsuali;
  • Sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
  • Limitato l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura;
  • Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 al DPCM, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione e nei mercati;
  • Restano aperti le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie con distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  • Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
  • Sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 del DPCM;
  • Garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
  • Consentite le attività professionali raccomandando lavoro agile e protocolli di sicurezza;
  • Sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 del DPCM.
  • Consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, i servizi essenziali, l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari, le attività svolte con lavoro agile;
  • Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

Vanno usate protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del distanziamento fisico. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti; l’utilizzo corretto delle mascherine di comunità va ad aggiungersi alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid–19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, nonché delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19”.